Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12
/ 2007
Legge regionale 10 dicembre 2007, n.
23.
Disposizioni relative alle politiche regionali
in materia di sicurezza integrata.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Piemonte, in armonia con i
principi costituzionali e dello Statuto ed in raccordo con gli interventi istituzionali
dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, realizza, anche
attraverso attività promozionali e di sostegno, politiche locali per la
sicurezza integrata delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di
una diffusa cultura e pratica della legalità, tese a contrastare i fenomeni che
generano i sentimenti di insicurezza della popolazione e tese ad aumentare la
sicurezza reale.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge per
"politiche regionali in materia di sicurezza integrata" si intendono
le azioni dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in
campo sociale, in materia di sicurezza urbana e della persona per la riduzione
e prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, integrate e
coordinate con le azioni degli enti istituzionali in materia di contrasto alla
criminalità.
Art. 3. (Compiti e funzioni dei
soggetti istituzionali)
1. La Regione, attraverso la collaborazione
permanente, nonché la conclusione di accordi e intese, nell'ambito delle
rispettive competenze, con lo Stato, gli enti locali ed i soggetti pubblici,
privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, persegue la
realizzazione di politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del
territorio regionale.
2. La Regione istituisce la Conferenza
regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 7, quale sede di
confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza
integrata e di verifica dello stato di attuazione delle intese e degli accordi
di cui al comma 1.
3. La Regione definisce gli indirizzi, le
linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di
politiche locali per la sicurezza integrata, secondo le modalità di cui agli
articoli 8 e 9.
4. La Regione coordina, promuove e sostiene
gli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza integrata
secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 11.
5. La Regione attua progetti sperimentali a
regia regionale o in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 per la
verifica della efficacia dei modelli di intervento innovativi in materia di
sicurezza integrata.
6. La Regione realizza attività di ricerca, di
documentazione, comunicazione e informazione.
7. La Regione promuove iniziative tese a favorire
la formazione e l'aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della
mediazione culturale e dei conflitti sociali.
8. La Regione indirizza la sua azione ad un
utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato con quelle
statali e dell'Unione europea.
9. Gli enti locali promuovono, progettano e
realizzano i patti locali per la sicurezza integrata di cui agli articoli 9 e
11.
Art. 4. (Assistenza ed aiuto alle
vittime dei reati)
1. La Regione promuove e sostiene gli interventi
di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, gli enti locali ed i consorzi dei
servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi
che consistono:
a) nell'informazione sugli strumenti di tutela
garantititi dall'ordinamento;
b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto
alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti
diversamente abili, ai minori di età, alle donne e alle vittime di violenze e
reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione
razziale;
c) nella tutela delle donne, sole o con
minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che
vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia
di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia, anche mediante
i centri antiviolenza a favore delle donne e dei minori inseriti tra gli
strumenti di programmazione territoriale previsti dalla legge regionale 8
gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
d) nell'assistenza all'accesso ai servizi
sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito ed alla
collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.
2. Gli interventi di assistenza e di aiuto
alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con l'articolo 17 della legge
26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini).
Art. 5. (Priorità ed indirizzi per il
sistema integrato di sicurezza)
1. Gli interventi regionali privilegiano:
a) le azioni integrate di natura preventiva di
contenimento della ampiezza e della gravità dei fenomeni di illegalità e di
criminalità diffusa;
b) le pratiche di mediazione dei conflitti
sociali e di riduzione del danno riconducibili alle competenze istituzionali
della polizia locale;
c) l'educazione alla convivenza ed alla
coesione sociale, nel rispetto del principio di legalità;
d) gli interventi di assistenza e aiuto alle
vittime dei reati, di cui all'articolo 4.
2. Gli interventi regionali di cui alla
presente legge si coordinano con gli altri interventi, che la Regione svolge in
materie di propria competenza ed in particolare:
a) prevenzione, contrasto e riduzione delle
cause del disagio e dell'emarginazione sociale e promozione di politiche di
inclusione sociale;
b) polizia amministrativa locale;
c) riqualificazione urbana e politiche
abitative;
d) sicurezza infrastrutturale viaria;
e) sicurezza e valorizzazione dei beni
ambientali;
f) sicurezza e regolarità del lavoro e sul
lavoro;
g) protezione civile.
Art. 6. (Struttura regionale di
coordinamento tecnico)
1. Presso il Gabinetto della Presidenza della
Giunta regionale è istituita una struttura di coordinamento tecnico di cui,
sentita la competente Commissione consiliare, con successivo provvedimento
vengono individuate la composizione e l'organizzazione, tenendo conto delle
specifiche professionalità necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essa
attribuite, in conformità alla normativa regionale in materia di organizzazione
degli uffici.
2. La struttura opera a supporto della
Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 7 e si
raccorda con gli organismi di concertazione e consultazione tra la Regione ed
il sistema delle autonomie locali.
3. La struttura, qualora necessiti di
professionalità che non possono essere attinte nei ruoli regionali, può
avvalersi di collaboratori tecnico-operativi e di esperti esterni all'ente i
cui contratti non possono avere durata superiore ai tre mesi successivi allo
scadere della legislatura.
4. La struttura:
a) fornisce supporto e consulenza tecnica nei
confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo
della sicurezza integrata;
b) garantisce il raccordo dei progetti e delle
attività delle strutture regionali competenti nelle materie connesse;
c) ha competenza a gestire la progettazione
delle iniziative di rilievo regionale e delle procedure concorsuali afferenti
alla presente legge;
d) si avvale delle fonti statistiche e
documentali più aggiornate in materia di sicurezza.
Art. 7. (Conferenza regionale sulla
sicurezza integrata)
1. Almeno una volta all'anno viene convocata
dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza
integrata composta dal Presidente della Regione che la presiede, dall'Assessore
regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle province o Assessori da
loro delegati, dai Sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o Assessori da
loro delegati, accompagnati dai Comandanti del Corpo di Polizia municipale, dal
Presidente dell'assemblea dei Presidenti di circoscrizione delle città
capoluogo e da un rappresentante designato rispettivamente dall'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
(UNCEM), Lega delle Autonomie Locali, Associazione Nazionale Piccoli Comuni
d'Italia (ANPCI).
2. Il Presidente della Giunta regionale invita
alla Conferenza le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il Comandante
regionale e i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza.
3. Alla Conferenza possono essere invitati
altri soggetti pubblici o privati anche associativi, interessati ai singoli
oggetti in discussione.
4. La Conferenza è sede di confronto e di
valutazione delle politiche locali in materia di sicurezza integrata ed è sede
di verifica dello stato di attuazione delle intese in materia di sicurezza
integrata..
5. La partecipazione alle sedute è a titolo
gratuito.
Art. 8. (Rapporti con il Consiglio
regionale)
1. Sulla base delle valutazioni emerse in sede
di Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, e delle analisi della
struttura regionale di cui all'articolo 6, la Giunta regionale elabora e
propone al Consiglio regionale le linee programmatiche di intervento e le
azioni prioritarie.
2. Il Consiglio regionale determina con
proprio atto deliberativo gli indirizzi relativi alla presente legge, con una
programmazione triennale degli interventi regionali per lo sviluppo del sistema
di sicurezza integrata da sottoporre al parere del Consiglio delle Autonomie
Locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del
Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20
novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi
della Regione e degli enti locali").
3. Il Presidente della Giunta regionale
relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione
della presente legge, nonché sulla validità e sull'efficacia degli interventi
attuati in esecuzione della stessa.
Art. 9. (Patti locali per la sicurezza
integrata)
1. La Regione riconosce le competenze proprie
specifiche degli enti locali e dei soggetti pubblici, privati e
dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza
integrata, ne coordina gli interventi e promuove e sostiene accordi di
partenariato con gli stessi soggetti.
2. Gli accordi di partenariato stipulati per
la promozione e la realizzazione di politiche di sicurezza integrata in ambito
locale, sono denominati patti locali per la sicurezza integrata.
3. Gli interventi volti a realizzare patti
locali per la sicurezza integrata riguardano in particolare le azioni sottoelencate
e devono prevedere almeno tre delle tipologie indicate:
a) la riqualificazione e la rivitalizzazione
urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione
delle manifestazioni di microcriminalità diffusa anche con la dotazione di
impianti tecnologici per rendere più sicuri i luoghi, gli esercizi pubblici,
artigianali e commerciali;
b) il rafforzamento della prevenzione sociale
nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio, con particolare attenzione
al controllo dei processi che favoriscono l'esposizione ad attività criminose;
c) la tutela delle piccole e medie imprese
artigianali, commerciali e turistiche particolarmente a rischio criminalità,
tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori
turistici, di produttori o di commercianti;
d) il rafforzamento della vigilanza e della
presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla
sicurezza, al fine di assicurare l'intervento tempestivo dei servizi di
competenza degli enti locali con attenzione ai piccoli comuni;
e) la predisposizione di strumenti che rendano
praticabili le sanzioni alternative alla pena detentiva quali i lavori
socialmente utili o comunque attività riparatorie nei confronti della
collettività nell'ambito di misure alternative alla detenzione;
f) lo sviluppo dell'attività di mediazione e
di prevenzione dei conflitti sociali e culturali;
g) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei
reati;
h) le politiche di sicurezza di genere e di
tutela dell'infanzia e degli anziani;
i) iniziative nelle scuole tese alla
promozione di momenti didattici ed educativi, finalizzati all'apprendimento
della legislazione relativa agli obblighi, ai diritti e ai doveri dei cittadini
nonché all'educazione alla cittadinanza;
l) l'opera di informazione, che gli enti
locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, pongono in
essere presso le diverse comunità immigrate in Piemonte, riguardo alla
conoscenza delle norme del nostro ordinamento giuridico.
4. Il patto locale di sicurezza integrata
prevede:
a) l'analisi delle problematiche concernenti
la sicurezza delle comunità interessate, assicurandone la massima
partecipazione;
b) gli obbiettivi da perseguire ed il
programma degli interventi da realizzare, nell'ambito dell'attuazione degli
accordi .
5. I patti locali per la sicurezza integrata
di cui al comma 2, operano in ambito provinciale o sub provinciale omogeneo
sulla base dei principi di integrazione e coordinamento.
Art. 10. (Norme in materia di polizia
locale)
1. Gli operatori di polizia locale che
espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono
essere dotati di presidi tattici, di limitato impatto visivo, ai fini della
prevenzione e della tutela della propria incolumità personale.
2. L'individuazione di tali presidi difensivi,
distanziatori e di autosoccorso, nonché le modalità di impiego, sono materie di
specifico regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni a cura della
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
3. La Regione, verificata la fattibilità,
sentito il CAL, promuove l'istituzione di un numero unico attraverso il quale
chiunque possa attivare il comando di polizia locale più vicino al luogo della
richiesta di intervento.
Art. 11. (Interventi finanziari)
1. La legge finanziaria regionale definisce
annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e le azioni per la
sicurezza integrata in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal
Consiglio regionale.
2. I finanziamenti possono riguardare
interventi di rilievo locale e regionale.
3. Con successive deliberazioni la Giunta
regionale approva e pubblicizza le modalità ed i criteri di finanziamento degli
interventi, informata la commissione consiliare competente, a cui la struttura
prevista all'articolo 6 dà attuazione, in relazione alle diverse tipologie di
cui al comma 4.
4. La Giunta regionale, nel rispetto degli
indirizzi programmatici di cui al comma 1, può:
a) finanziare patti locali per la sicurezza
integrata;
b) finanziare progetti integrati per la
sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche
tutto il territorio regionale;
c) realizzare un intervento direttamente o
nell'ambito di un accordo di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1.
Art. 12. (Istituzione di un Fondo di
solidarietà per gli appartenenti alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai
vigili del fuoco e alle forze di polizia locale piemontesi deceduti a seguito
di servizio e per i civili piemontesi periti a causa di atti terroristici)
1. È istituito un Fondo di solidarietà per gli
appartenenti, di ogni ordine e grado, alle forze armate, alle forze
dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale e per i decorati
con medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor civile e militare, nati o
residenti nel territorio piemontese, che sono deceduti o hanno subito
un'invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento delle capacità
psichiche e fisico-motorie per accertate cause di servizio, ordinario o
straordinario.
2. Il Fondo di solidarietà di cui al comma 1 è
istituito altresì a favore dei civili, nati nel territorio piemontese o
residenti nei comuni del Piemonte, deceduti o resi invalidi a causa di atti
terroristici, compiuti sul territorio italiano o all'estero.
3. Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche
a favore dei minori, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del
Piemonte, figli di vittime civili decedute o rese invalide nel tentativo di
fronteggiare la commissione di reati perpetrati sul territorio italiano o
all'estero.
4. Le modalità di gestione del Fondo di
solidarietà di cui al comma 1 sono definite, sentita la commissione consiliare
competente, con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.
Art. 13. (Disposizioni finali)
1. L'applicazione del Fondo di cui
all'articolo 12 riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio
2007.
Art. 14. (Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 23 marzo 2004, n. 6
(Politiche regionali integrate in materia di sicurezza) è abrogata.
Art. 15. (Disposizioni finanziarie)
1. Alla spesa di cui agli articoli 11 e 12 e
alle spese necessarie al pagamento di collaborazioni e consulenze esterne nei
limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, nella misura di 3 milioni di euro, in
termini di competenza e di cassa, stanziate nell'ambito della Unità
previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto presidenza Giunta regionale
segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte
nell'ambito della UPB DA09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese
correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che
presenta la necessaria capienza.
2. Le spese di cui all'articolo 6, comma 3,
non possono comunque superare i 300 mila euro annui.
3. Alla spesa di cui all'articolo 11, nella
misura di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata
nell'ambito della UPB SA01002 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria
struttura S1 titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte
nell'ambito della UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in
conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità
che presenta la necessaria capienza.
4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3
quantificati per il biennio 2008-2009 in 5 milioni di euro annui, in termini di
competenza, ripartiti in 3 milioni di euro per le spese correnti e 2 milioni di
euro per le spese in conto capitale, si fa fronte con le risorse finanziarie
individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11
aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e
dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria
per l'anno 2003).
Art. 16. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata
urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino,
addì 10 dicembre 2007.
Mercedes
Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno
di legge n. 344
Disposizioni
relative alle politiche regionali integrate in materia di sicurezza.
-
Presentato dalla Giunta regionale il 18 ottobre 2006.
-
Assegnato alla VIII commissione in sede referente e alla I Commissione in sede
consultiva il 20 ottobre 2006.
-
Sul testo sono state effettuate consultazioni.
-
Testo licenziato dalla commissione referente il 7 maggio 2007 con relazione di
Paola Pozzi
-
Approvato in Aula il 4 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 34 voti
favorevoli, 5 voti contrari, 4 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è
redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al
solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione
storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca
Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 17 della l. 128/2001
è il seguente:
Art. 17.
1. Il Ministro dell'interno impartisce e
aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e
nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da
attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma
dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo
della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o
servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di
specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di
presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento
e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso
pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.
2. Qualora vittime di reati siano soggetti
portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito alle
richieste di intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze
dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere
e ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono
stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.
3. Ai fini della prevenzione dei delitti di
ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di
quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo
stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro
dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della
giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli
affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Relativamente alle attività sottoposte ai
controlli di prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate esigenze
di ordine e sicurezza pubblica, può richiedere all'organo competente per il
rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca
del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività esercitata in
assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25
agosto 1991, n. 287.
5. La relazione di cui all'articolo 113 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, comprende anche tutti i dati relativi alle
iniziative di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalità per
l'esame di tale relazione.".
Note
all'articolo 15
- Il
testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:
Art.
8 (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e
pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto
di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli
obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con
lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte
le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di
competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si
riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non
superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa
regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali
che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote
destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese
correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di
sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa
corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge
finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle
spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento
di cui all'articolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella
stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando,
nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003
è il seguente:
Art. 30 ( Norma finale)
1. A partire dall'esercizio 2004, la legge
finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001,
l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali
vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una
norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura
finanziaria alla legge di bilancio.
2. L'autorizzazione della spesa di cui al
comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti
originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge
di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali
per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".
Nota all'articolo 16
Il
testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :
Art.
47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal
Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci
giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula:
"La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte".